Ai sensi della legge fallimentare, è escluso dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali l’imprenditore che dimostri il possesso congiunto dei seguenti parametri:
-attivo patrimoniale non superiore a 300.000,00 euro;
-ricavi lordi annui non superiori ad euro 200.000,00;
-debiti di ammontare non superiore ad euro 500.000,00, compresi quelli non scaduti.
L’impresa commerciale che presenta tali requisiti, non può essere dichiarata fallita, ma nel contempo non ha accesso alle altre procedure di soluzione concordata della crisi.
In questi casi, la legge 3/2012, può essere una strada percorribile per uscire dalla situazione di difficoltà finanziaria, sacrificando meno risorse economiche e nel contempo rispettando la par condicio creditorum.
Ovviamente spetta all’impresa dimostrare che i limiti di fallibilità non sono raggiunti, ma se si verifica la sussistenza di tale presupposto, è assodato che l’imprenditore possa aver accesso alla procedura del sovra indebitamento, prospettando una soluzione conveniente in termini di tempi/costi per tutti i creditori e nel contempo sostenibile sotto l’aspetto dei propri flussi finanziari e delle proprie disponibilità.