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Piccoli imprenditori

Ai sensi della legge fallimentare, è escluso dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali l’imprenditore che dimostri il possesso congiunto dei seguenti parametri:

-attivo patrimoniale non superiore a 300.000,00 euro;

-ricavi lordi annui non superiori ad euro 200.000,00;

-debiti di ammontare non superiore ad euro 500.000,00, compresi quelli non scaduti.

L’impresa commerciale che presenta tali requisiti,  non può essere dichiarata fallita, ma nel contempo non ha accesso alle altre procedure di soluzione concordata della crisi.

In questi casi, la legge 3/2012, può essere una strada percorribile per uscire dalla situazione di difficoltà finanziaria, sacrificando meno risorse economiche e nel contempo rispettando la par condicio creditorum.

Ovviamente spetta all’impresa dimostrare che i limiti di fallibilità non sono raggiunti, ma se si verifica la sussistenza di tale presupposto, è assodato che l’imprenditore possa aver accesso alla procedura del sovra indebitamento, prospettando una soluzione conveniente in termini di tempi/costi per tutti i creditori e nel contempo sostenibile sotto l’aspetto dei propri flussi finanziari e delle proprie disponibilità.

IL CASO DELL’IMPRENDITORE CESSATO

Parimenti escluso dalla normativa sul fallimento è l’imprenditore cessato da oltre un anno, che si è cancellato dal registro imprese ma che nel contempo raggiunge le dimensioni di un soggetto fallibile.

Costui, pur avendo cessato l’attività e non essendo più assoggettabile alla disciplina del fallimento per decorso del tempo, può comunque proporre una forma di accordo ai creditori, i quali se concordi nell’accettare la suddetta proposta, sono tenuti ad accettarne i termini ed a liberare l’imprenditore per la parte non riscossa.

Studio Battaglia & Partners

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