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OCC: Cos'è e Come Funziona l'Organismo di Composizione della Crisi

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    Sovraindebitamento
  • 22 giu
  • Tempo di lettura: 4 min

In breve: l'OCC (Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento) è un ente terzo, imparziale e indipendente, iscritto in un registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, che assiste chi è sovraindebitato nell'accesso alle procedure di legge. È il passaggio obbligato di ogni procedura: dall'OCC viene nominato un gestore della crisi, il professionista che analizza la tua situazione, redige la relazione e accompagna la pratica fino al tribunale. Capire cos'è e cosa fa è il primo passo per muoversi nel modo giusto.

Cos'è l'OCC

L'Organismo di Composizione della Crisi è la struttura prevista dalla legge per gestire, su basi negoziali, le situazioni di sovraindebitamento di chi non può accedere alle procedure concorsuali ordinarie (consumatori, professionisti, piccole imprese non fallibili, imprenditori agricoli, start-up innovative, enti no profit).

È disciplinato dal D.M. 24 settembre 2014 n. 202 ed è espressamente richiamato dal Codice della Crisi (CCII). La caratteristica chiave è la terzietà: l'OCC non sta dalla parte del debitore né dei creditori. È un organo imparziale che verifica, attesta e fa da ponte verso il tribunale.

Chi può essere un OCC

Non è un soggetto privato qualsiasi. Possono costituire un OCC, ottenendo l'iscrizione nel registro del Ministero della Giustizia:

  • gli ordini professionali (avvocati, commercialisti, notai);

  • le camere di commercio;

  • i comuni e altri enti pubblici, purché offrano garanzie di indipendenza e professionalità.

Ogni OCC deve avere sede nel circondario del Tribunale competente (di norma quello del luogo di residenza o sede del debitore).

Il gestore della crisi: chi è e cosa fa

Quando presenti la domanda, l'OCC nomina un gestore della crisi: un professionista qualificato, iscritto in un apposito elenco ministeriale, scelto secondo criteri di turnazione e competenza.

Attenzione a un punto spesso frainteso: il gestore non è il tuo avvocato. Non ti rappresenta e non difende i tuoi interessi di parte. Ha un ruolo di terzietà e verifica: controlla la veridicità dei dati, ricostruisce la tua situazione economica e attesta la fattibilità della proposta. Può aiutarti a orientarti, ma non sostituisce la tua iniziativa né quella di un eventuale legale di fiducia.

Cosa fa l'OCC, passo dopo passo

  1. Riceve l'istanza e verifica il rispetto dei presupposti.

  2. Nomina il gestore della crisi.

  3. Analizza la documentazione economica e patrimoniale e ricostruisce le cause dell'indebitamento.

  4. Redige la relazione particolareggiata: cause del sovraindebitamento, diligenza del debitore, valutazione della meritevolezza e della fattibilità del piano.

  5. Attesta la fattibilità della proposta e, dove previsto, la convenienza per i creditori.

  6. Trasmette la proposta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali (entro 3 giorni dal deposito in tribunale).

  7. Svolge attività di ausilio del giudice durante la procedura.

  8. Vigila sull'esecuzione del piano e, nell'esdebitazione dell'incapiente, sul deposito delle dichiarazioni annuali. Nella liquidazione controllata può assumere il ruolo di liquidatore.

I limiti dell'OCC (cosa NON fa)

  • Non sostituisce il debitore. La proposta resta una tua scelta: l'OCC verifica e attesta, ma non impone né "inventa" il piano al posto tuo.

  • Non è il tuo difensore. È imparziale: per la tutela dei tuoi interessi, soprattutto in caso di contestazioni, può servirti un avvocato.

  • Non eroga finanziamenti. Non presta denaro e non anticipa somme ai creditori.

OCC e avvocato: servono entrambi?

Sono due figure distinte. L'OCC (e il suo gestore) è l'organo tecnico e imparziale richiesto dalla legge. L'avvocato è il professionista che tutela i tuoi interessi, predispone gli atti difensivi e ti assiste nelle eventuali controversie. In molte procedure semplici l'assistenza dell'OCC può bastare; nel concordato minore o in presenza di contenziosi, il legale diventa spesso indispensabile.

Come trovare l'OCC competente

L'elenco ufficiale è il Registro degli Organismi di Composizione della Crisi tenuto dal Ministero della Giustizia. Va individuato l'OCC con sede nel circondario del Tribunale competente per il tuo caso.

E se nel tuo distretto non c'è un OCC operativo? La legge prevede una soluzione: puoi chiedere al giudice la nomina di un gestore della crisi "ad hoc", scelto tra i professionisti iscritti negli elenchi.

Le novità del Correttivo-ter

Il D.Lgs. 136/2024 ha rafforzato gli strumenti dell'OCC: tra le novità, la possibilità di accedere alle banche dati pubbliche (anagrafe tributaria, centrale rischi e altre) senza necessità di autorizzazione del giudice, per ricostruire in modo più rapido e completo la posizione del debitore. Un cambiamento che rende l'istruttoria più efficiente.

Quanto costa l'OCC

Il compenso dell'OCC è determinato dal tariffario del D.M. 202/2014 ed è a carico del debitore. All'avvio è in genere richiesto un acconto forfettario (l'importo varia da un OCC all'altro), e il gestore fornisce un preventivo prima del deposito. Per il dettaglio delle voci di spesa e di come ridurle: quanto costa una procedura di sovraindebitamento.

L'OCC in ogni procedura

L'OCC interviene in tutte le procedure di sovraindebitamento:

Domande frequenti

L'OCC è il mio avvocato?

No. L'OCC e il suo gestore sono organi terzi e imparziali. Per la difesa dei tuoi interessi, in particolare nei casi complessi, può servirti anche un avvocato.

Devo per forza passare dall'OCC?

Sì. L'assistenza di un OCC è il presupposto di tutte le procedure di sovraindebitamento.

E se nella mia zona non c'è un OCC?

Puoi chiedere al giudice la nomina di un gestore della crisi "ad hoc".

Chi paga l'OCC?

Il debitore. Il compenso segue il tariffario ministeriale (D.M. 202/2014); il gestore fornisce un preventivo prima del deposito.

L'OCC decide se cancellare i miei debiti?

No. L'OCC verifica e attesta; a decidere (omologare) è il Tribunale.

Vuoi muovere il primo passo nel modo giusto?

Prima ancora di rivolgerti a un OCC, conviene capire quale procedura fa per te e cosa comporta. Il nostro check-up ti dà una prima valutazione chiara e riservata.

Oppure contattaci per essere accompagnato passo dopo passo.

Contenuto aggiornato a giugno 2026, alla luce del Correttivo-ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136). Le informazioni hanno carattere divulgativo e non sostituiscono una consulenza professionale sul caso concreto.

 
 

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